Quando arriverà il rilancio? Decreti legge tra norme “fantasma” e approvazioni “salvo intese”

Così sabato 23 maggio, il 24 Ore digitale apriva la pagina di notizie, aggiungendo poi, in altro articolo, il commento su “Regole specifiche e difficili su requisiti, importi e modalità di erogazione”

Ci si aspettava di più dal Governo che, dopo una serie di rinvii dovuti a divergenze politiche, ha finalmente varato il tanto atteso Decreto Rilancio, preceduto dal Decreto Cura Italia e dal Decreto Liquidità: in tutto centinaia di articoli e di pagine tra Decreti e Relazioni illustrative che risolvono solo parzialmente situazioni di disagio e dimenticano la tenuta finanziaria delle imprese, molte delle quali saranno costrette a chiudere licenziando masse di lavoratori. Tutto ciò avrà inevitabilmente gravi ripercussioni sulle entrate dello Stato.

Dall’esame del corposissimo DL, si scopre che di “Rilancio” c’è ben poco per le imprese e i professionisti: un abbuono sul saldo e 1° acconto dell’IRAP e molti crediti d’imposta (sulle ricapitalizzazioni, su locazioni commerciali, per sanificazioni, ecc.) che potranno essere utilizzati solo in presenza di utili sperati e cioè fra qualche anno, per le imprese che sapranno risollevarsi, o mai per quelle che saranno costrette a chiudere per mancanza di aiuti concreti e tempestivi. 

Molto deludente il fatto che il DL non abbia previsto il rinvio dei versamenti sul pagamento delle imposte dovute per i redditi del 2019 e previsto per il 16 giugno con il saldo 2019 e il 1° acconto 2020; sulla mancata proroga del versamento dell’ acconto IMU (concesso solo per alberghi e stabilimenti balneari) e neppure sulla compensazione dei crediti di imposta maturati nel 2019 che potranno essere utilizzati solo dopo la presentazione della Dichiarazione dei Redditi. 

Non ci sono soldi ma lo Stato impone a imprese, professionisti e autonomi di pagare senza rinvio alle scadenze dovute!

Si deve concludere amaramente che il Governo ha varato un DL solo per soffiare fumo negli occhi dell’opinione pubblica.