Parte male la riforma della crisi d'impresa

Entro il 16 dicembre 2019 le società che si fossero trovate nei due anni precedenti ad aver superato determinate soglie di patrimonio, di reddito e di personale, avrebbero dovuto provvedere alla nomina dei Sindaci Revisori.

In un recente Convegno organizzato dal quotidiano economico Italia Oggi è emerso che nella sola Milano le PMI obbligate a tale incombenza non riescono a trovare Revisori: ne mancherebbero all’appello circa 10.000. Perché? 

La disponibilità ci sarebbe, ma poiché la maggior parte delle società che si trovano in tali situazioni non dispone di un adeguato assetto organizzativo - come previsto dalla Legge - l’attività del Sindaco Revisore si rivelerebbe particolarmente onerosa a causa del tempo necessario per adempiere con la dovuta diligenza all’incarico ricevuto; ciò che richiederebbe adeguati compensi che le società obbligate alla nomina non sono disposte a corrispondere e che il Legislatore “si è dimenticato” di regolamentare.

Le notizie delle proposte delle società richiedenti ricevute dai Revisori indicano compensi orari pari, se non inferiori, a quelli delle “colf” qualora il Revisore volesse effettuare una revisione ben fatta: ciò lede la dignità dei professionisti chiamati alla Revisione. Allo stesso Convegno è stato riferito di un caso limite di un professionista del Meridione che avrebbe accettato 24 incarichi per un compenso complessivo di € 10.000,= Verosimilmente trattasi di un “kamikaze” della Revisione.

Eppure la cosiddetta procedura di allerta varata dal nuovo Codice si propone di prevenire la crisi delle imprese, salvandole dalla distruzione totale del patrimonio - come purtroppo spesso avviene – stimolando gli imprenditori ad una maggiore consapevolezza, anche grazie al supporto dai controlli dei Sindaci Revisori. Ne conseguirebbero grandi vantaggi sia per l’economia nazionale sia per le banche che vedrebbero ridursi le gravi perdite dei loro crediti in sede fallimentare. 

Purtroppo il lodevole intento del Legislatore – se non verrà prontamente integrato da idonei correttivi - verrà vanificato a causa del fondato rischio di produrre effetti distorsivi e tra loro contrapposti.  

Infatti, al primo segnale di crisi o presunta crisi, il Sindaco Revisore si affretterebbe a dar corso alla procedura di allerta, portando la società da lui controllata davanti all’Organismo di Conciliazione della crisi previsto dalla Legge, per evitare sue responsabilità anche di natura dolosa derivate dalla mancata segnalazione: si creerebbe così un pregiudizio per la società controllata. 

Dall’altro lato, il professionista “kamikaze”, non intervenendo tempestivamente nella segnalazione della crisi e incurante delle responsabilità e delle conseguenze penali a cui andrebbe incontro, porterebbe l’azienda verso la perdita totale dei beni.